Le decisioni del giudice sportivo del 14 febbraio 2017

15.02.2017 19:00 di  Roberto Krengli  Twitter:    vedi letture
Fonte: novaracalcio.com
Le decisioni del giudice sportivo del 14 febbraio 2017

La Lega Serie B ha reso note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo al termine della 25^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it.

Per il Latina sarà squalificato Luca Di Matteo, reduce dalla doppia ammonizione nell’ultimo turno di campionato.

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B ConTe.it
Gare del 10-11.12 febbraio 2017 - Quarta giornata ritorno

Avellino-Hellas Verona 2-0
Benevento-Latina 2-1
Brescia-Pisa 1-1
Cesena-Bari 1-1
Frosinone-Carpi 1-0
Novara-Cittadella 1-1
Ternana-Perugia 0-1
Vicenza-Salernitana 0-1
Virtus Entella-Spal 2013 0-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 febbraio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 FEBBRAIO 2017

Il Presidente
Andrea Abodi

COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 14 febbraio 2017

1) SERIE B ConTe.it
Gare del 10-11.12 febbraio 2017 - Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. TERNANA – soc. PERUGIA

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo (pervenuto a mezzo fax alle ore 15.44 del 13 febbraio 2017) della soc. Ternana,
nel quale si contesta il tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy con la soc. Perugia e di conseguenza l’utilizzo in posizione irregolare del calciatore stesso nella gara in oggetto;
considerato che, come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 26 aprile 2016, “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”;
verificato che, in data 31 gennaio 2017, l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare “visto di esecutività” alla soc. Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahore autorizzandone, di fatto, l’utilizzo;
letti, inoltre, i pareri della FIFA, su cessioni di contratto uguali a quello avvenuto tra la soc. Napoli e la soc. Perugia per il calciatore Gnahore, che, considerando “tecniche” alcune operazioni di tesseramento precedenti, di fatto confermano il corretto operato del sopra citato Ufficio Tesseramento;
P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo della soc. Ternana poiché infondato nel merito, confermando,
pertanto, il risultato conseguito sul terreno di giuoco.

Gara Soc. VICENZA – Soc. SALERNITANA

Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuta alle ore 11.34 del 11 febbraio 2017) in merito alla condotta del calciatore Alessio Vita (Soc. Vicenza) consistente nell’aver pronunciato una espressione blasfema al 38° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine al contenuto della espressione blasfema pronunciata da parte del calciatore Vita;
P.Q.M. delibera di non sanzionare il calciatore Alessio Vita (Soc. Vicenza) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo utilizzato un fischietto, simile a quello dell'Arbitro, al fine di disturbare lo svolgimento del giuoco; per avere, inoltre, suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che causava lo stordimento di un raccattapalle; sanzione attenuata ex art. 14 n.
5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, in occasione dell'esecuzione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, lanciato sul terreno di giuoco un accendino ed una lattina; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MBAKOGU Jerry (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 26° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARAYE Joel (Virtus Entella): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DI MATTEO Luca (Latina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANI Edgar (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MASUCCI Gaetano (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PALUMBO Antonio (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VITA Alessio (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (NONA SANZIONE)
CARACCIOLO Andrea (Brescia): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)
CIOFANI Daniel (Frosinone): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
MORA Luca (Spal 2013)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE
CASARINI Federico (Novara)

CRIMI Marco (Cesena)
LOLLO Lorenzo (Carpi)
SABELLI Stefano (Bari)
STRUNA Aljaz (Carpi)

SETTIMA SANZIONE
BASHA Migjen (Bari)
BROSCO Riccardo (Latina)

SESTA SANZIONE
BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona)
DEL PINTO Lorenzo (Benevento)
MUSTACCHIO Mattia (Perugia)
POMPEU DA SILVA Ronaldo (Salernitana)
TROIANO Michele (Virtus Entella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
NDOJ Emanuele (Brescia)
SCHIAVONE Andrea (Cesena)
SILIGARDI Luca (Hellas Verona)

TERZA SANZIONE
CAMPORESE Michele (Benevento)
CORVIA Daniele (Latina)
DJIMSITI Berat (Avellino)
MACHEDA Federico (Novara)

SECONDA SANZIONE
DEZI Jacopo (Perugia)
JIDAYI William (Avellino)
KRAJNC Luka (Frosinone)
MORLEO Archimede (Bari)
PERALTA Diego (Pisa)
VARNIER Marco (Cittadella)

PRIMA SANZIONE
BITTANTE Luca (Salernitana)
CARACCIOLO Antonio (Hellas Verona)
CATELLANI Andrea (Virtus Entella)
MINALA Joseph Marie (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE
GAGLIOLO Riccardo (Carpi)
MECCARIELLO Biagio (Ternana)

TERZA SANZIONE
FEDATO Francesco (Carpi)
MORETTI Federico (Avellino)
NICASTRO Francesco (Perugia)

SECONDA SANZIONE
IUNCO Antimo (Cittadella)

PRIMA SANZIONE
FALCO Filippo (Benevento)
MACEK Roman (Bari)
MERET Alex (Spal 2013)

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 FEBBRAIO 2017
DI SOMMA Salvatore (Benevento): per avere, al 25° del primo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti; infrazione rilevata dal QuartoUfficiale.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia